Definizioni e finalita'
Art. 1
L’Associazione “GUZZI CLUB FIORENZA” costituita il 26/01/2005 in Pontassieve (FI), località Molino del Piano – Via Rimaggio n.4 (presso i locali dell’Associazione “C.r.s. La Torretta”) è un ente non commerciale caratterizzato dalla democraticità della struttura ed è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista e basato sul volontariato degli associati.
La durata dell’Associazione è illimitata salvo scioglimento di cui all’art.23, non persegue alcuna finalità di lucro e la sede sociale coincide con la sede di costituzione suddetta.
Art. 2
Lo scopo principale dell’Associazione è promuovere socialità e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri Soci, come dell’intera comunità, realizzando attività dirette alla diffusione ed allo sviluppo di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, sia tutistico che sportivo, targato “Guzzi” mediante l’organizzazione e la gestione di ogni forma di attività agonistica, amatoriale e ricreativa e di ogni altra attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del motociclismo. Resta chiaramente inteso che l’Associazione potrà svolgere anche attività diverse che abbiano comunque come scopo quello di aiutare a raggiungere gli obiettivi sociali.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
I Soci
Art. 3
Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età ed indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.
Agli aspiranti Soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 5
E’ compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.
Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale dell’Associazione ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente.
Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
Art. 6
La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.
I soci sono formalmente suddivisi nelle seguenti tre categorie:
- 1. Fondatori: coloro che hanno partecipato all’assemblea costitutiva dell’Associazione e che rinnovano annualmente lo status di Socio mediante il versamento della quota sociale fissata;
- 2. Onorari: coloro che, in relazione a particolari meriti in funzione dell’interesse sociale, vengono esentati (con delibera del Consiglio Direttivo) dal pagamento della quota sociale pur mantenendo tutti gli stessi diritti e doveri degli altri soci (sia fondatori che ordinari);
- 3. Ordinari: coloro che versano annualmente la quota sociale ma non hanno i requisiti per essere fondatori o onorari.
I Soci hanno diritto a:
- a) Frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Art. 7
Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Art. 8
La qualifica di Socio si perde per:
- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.
Art. 9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
- a) Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) Denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- c) L’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) Il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
- e) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione;
- f) L’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
Art. 10
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.
Patrimonio sociale e rendicontazione
Art. 11
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- b) Contributi, erogazioni e lasciti diversi.
Art. 12
L’esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentono di determinare la competenza dell’esercizio. L’eventuale residuo attivo di ogni esercizio sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all’articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.
Gli organi sociali
Art. 13
Sono organi dell’Associazione:
- a) Assemblea generale dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo.
L'assemblea
Art. 14
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono presiedute da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.
Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 10 (dieci) giorni prima o da inviare ad ogni Socio.
Art. 15
L’Assemblea generale dei Soci può esser convocata in via Straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 17 e 23, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
Art. 16
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’Ordine del Giorno, salvo eccezioni di cui all’art.23.
La seconda convocazione può avvenire mezz’ora dopo la prima.
Non sono ammesse deleghe nelle Assemblee e nelle elezioni.
Art. 17
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci con diritto di voto, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’articolo 23.
Art. 18
L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno entro il mese di Aprile ed ha i seguenti compiti:
- 1. Approva le linee generali del programma di attività;
- 2. Approva il rendiconto annuale;
- 3. Delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
- 4. Elegge il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito a dimissioni dello stesso;
- 5. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
Il consiglio direttivo
Art. 19
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni.
È composto da un minimo di 3 (tre) membri e tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- 1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
- 2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- 3. Il Segretario Amministrativo: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell’Archivio Sociale.
Art. 21
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
- 1. Eseguire le delibere dell’Assemblea;
- 2. Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- 3. Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
- 4. Compilare i progetti per l’impiego del residuo attivo dell’esercizio da sottoporre all’Assemblea;
- 5. Predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale;
- 6. Formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’Assemblea;
- 7. Deliberare circa l’ammissione e le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- 8. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- 9. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;
- 10. Decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
Art. 22
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri o su convocazione del Presidente.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
Il Consiglio decade quando si siano dimessi almeno 1/3 dei consiglieri in carica ed ha il compito di convocare entro 30 (trenta) ==Scoglimento dell'associazione==
Art. 23
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto in un’Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.
L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n°622 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.
Disposizioni finali
Art. 24
Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.
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